Il Procuratore Federale ha deferito il Benevento Calcio e Vigorito per il trasferimento di Bueno nel 2009

/includes/php/visualizzaThumb.php?maxW=388&maxH=200&codice=948 La motivazione è legata al fatto che il procuratore Palomba agì nel lontano 2009 avendo la procura della società sannita e contestualmente di Bueno. La cosa non è consentita dal regolamento ma Vigorito non era al corrente di ciò e quindi ha operato in perfetta buona fede. Si rischia un'ammenda per la società e nella peggiore delle ipotesi una mini-squalifica il massimo dirigente...


Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale tre club di serie A, Parma, Juventus e Siena, uno di serie B, il Crotone, e le società Benevento e Pescina Vallegiovenco in merito al trasferimenti di alcuni giocatori.
Deferiti inoltre: Tommaso Ghirardi all’epoca dei fatti presidente del Parma; Pietro Leonardi, all’epoca dei fatti amministratore delegato del Parma; Jean Claude Blanc all’epoca dei fatti amministratore delegato della Juventus; Roberto Zanzi, all’epoca dei fatti direttore generale del Siena; Giuseppe Ursino, all’epoca dei fatti direttore sportivo del Crotone; Oreste Vigorito, all’epoca dei fatti presidente del Benevento; Sabatino Stornelli, all’epoca dei fatti presidente del Pescina Vallegiovenco; Pablo Ezequiel Fontanello, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per il Parma; Valeri Emilov Bojinov, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per il Parma; Antonio Zito, calciatore all’epoca dei fatti tesserato in successione per il Siena e per il Crotone; Andres Sebastian Bueno, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per il Benevento; Giuseppe Caccavallo, calciatore all’epoca dei fatti tesserato in successione per Taranto, Celano Olimpia, Cosenza, Pescina Vallegiovenco e Lecce; Marco Trabucchi, all’epoca dei fatti agente di calciatori con licenza della confederazione svizzera; Fernando Diego Cosentino, agente di calciatori iscritto nell’elenco della F.I.G.C; Giampiero Pocetta, agente di calciatori iscritto nell’elenco della F.I.G.C.; Gennaro Palomba, agente di calciatori iscritto nell’elenco della F.I.G.C.; Romualdo Corvino, agente di calciatori iscritto nell’elenco della F.I.G.C.: Tullio Tinti, agente di calciatori iscritto nell’elenco della F.I.G.C.
Queste le motivazioni:
J. il sig. ORESTE VIGORITO, all’epoca dei fatti, presidente del Benevento Calcio S.p.A.:
- per aver conferito al sig. Gennaro Palomba mandato per la stipulazione del contratto con il sig.
Sebastian Andres Bueno, determinando così una situazione di conflitto di interessi in quanto lo
stesso sig. Palomba era l’agente del calciatore titolare di mandato rilasciato da quest’ultimo,
nonché per aver fatto sì che il compenso spettante al sig. Gennaro Palomba fosse pagato dalla
società dallo stesso rappresentata e non dal calciatore, nonché ancora per non essersi assicurato
che il nominativo dell’agente sig. Gennaro Palomba fosse chiaramente indicato nello stesso
contratto, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, comma
4, 15, commi 1, 2 e 10, e 16, comma 3, del regolamento Agenti di calciatori previgente, nonché
dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,
K. il sig. ANDRES SEBASTIAN BUENO, calciatore, all’epoca dei fatti, tesserato per la società
Benevento Calcio S.p.A.:
- per essersi avvalso, in occasione della stipulazione del contratto con il Benevento Calcio S.p.A.,
dell’opera dell’agente di calciatori sig. Gennaro Palomba così determinando una situazione di
conflitto di interessi essendo l’agente Palomba formalmente titolare di mandato da parte della
società ed in tal modo, ulteriormente, consentendo che i compensi da lui dovuti all’agente fossero
pagati dalla società stessa, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva,
dell’art. 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori previgente.

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